Come è cambiato il decreto sulle etichette degli imballaggi

Come è cambiato il decreto sulle etichette degli imballaggi
In Packaging

Negli ultimi tempi è stato modificato il decreto, vigente dal 2006, in termini di etichettatura degli imballaggi. Dalla fine di settembre 2020, i produttori italiani rischiano una sanzione per la mancata o manchevole marcatura degli imballaggi

Tale provvedimento ha creato non poche difficoltà al settore della produzione e al settore della stampa, che si dovrà adattare in breve tempo alle novità normative imposte.

Nel dettaglio il cambiamento del decreto è stato effettuato in seguito alla direttiva europea emanata nell’anno 2018 sull’economia circolare, e dopo il quale è stato promulgato, di conseguenza, nel nostro Paese il decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, quest’ultimo entrato poi in vigore il 26 settembre.

Che cosa prevede la nuova normativa?

Il vantaggio principale della nuova normativa risiede nel fatto che dovrebbe facilitare la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero, nonché offrire ai consumatori informazioni chiare sulle destinazioni finali. 

Tuttavia, sul piano pratico il nuovo decreto stabilisce che la mancata marcatura dell’imballaggio è da attribuire al produttore e il provvedimento dovrebbe avere applicazione con effetti immediati. 

Questo aspetto mette in difficoltà i produttori di imballaggi, che non hanno avuto il tempo sufficiente per conformarsi alla normativa e simultaneamente non hanno avuto il tempo di smaltire le scorte e rivedere con i propri clienti le modalità attraverso le quali ripensare il packaging.

Con il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 226 dell’11 settembre 2020, ed entrato in vigore il 26 settembre 2020, sono state stabilite anche le sanzioni pecuniarie riguardanti la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi.

Tale normativa nasce dalla necessità di adeguarsi alle decisioni del Parlamento e del Consiglio Europeo affinché sia possibile tendere a un’economia circolare. In questo modo gli Stati membri potranno attivarsi per preservare le risorse che possono essere recuperate, stabilendo gli obiettivi da raggiungere al 2025, con il recupero di almeno oltre della metà dei rifiuti urbani, mentre per gli imballaggi è necessario arrivare almeno alla soglia del 65%.

Quali sono i cambiamenti principali rispetto al passato?

Rispetto alla normativa passata è stata apportata una modifica all’articolo 219, che riguarda i criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio afferenti al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, sono state modificate alcune parole del comma 5, che nella precedente versione esprimeva il seguente concetto:

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio da parte dell’industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

In seguito, non è mai stato emanato un decreto attuativo che avrebbe dovuto esplicitare tempi e modi delle nuove procedure. Dal 2006, infatti, si è sempre fatto riferimento a qualche indicazione su come gli imballaggi dovessero essere marcati, senza mai mettere in atto alcun provvedimento a riguardo, che potesse uniformare l’intero mercato.

Il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 ora prevede che il decreto attuativo è sostituito dalle norme tecniche UNI applicabili, oltre a specificare che: “I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Quali sono i problemi derivanti dai cambiamenti?

In assenza del decreto attuativo, bisogna prendere come riferimento le norme tecniche UNI applicabili e l’obbligo di indicare le informazioni relative all’imballaggio ai produttori, con efficacia immediata. 

Con la definizione dell’obbligo, sono state introdotte anche le sanzioni amministrative per i produttori trasgressori della norma. Tutto questo, tuttavia, porta scompiglio nel mondo degli imballaggi, introducendo soprattutto una serie di problematiche a cui il governo è chiamato a rispondere con maggiore efficacia.

La normativa, infatti, così come imposta, mette in difficoltà i produttori che:

  • Non hanno avuto il tempo per lo smaltimento delle scorte.
  • Non hanno avuto il tempo per modificare gli impianti per lo scopo, lavoro per il quale occorrono 3-4 settimane, in particolare per il rifacimento e l’approvazione delle matrici di stampa e la stampa stessa delle etichette.
  • Senza le dovute deroghe si dovrebbero rifare i packaging dei prodotti che una volta confezionati prevedono un periodo di stagionatura (es. vino e formaggi).
  • Manca una legenda chiara ed esplicativa che indichi i simboli di applicazione.
  • Mancano indicazioni precise riguardo la grandezza e l’ingombro dei simboli sul packaging. La normativa di riferimento (CE) 97/129 risulta incompleta, perché prevede solo alcuni materiali ma non tutti.
  • Mancano le tempistiche per ripensare i progetti di packaging già in corso.

In tal senso, anche su iniziativa di Confindustria, sono stati richiesti al Ministero dell’Ambiente dei correttivi che offrano la possibilità agli stampatori di smaltire le scorte e adattare gli impianti di stampa.

La trattativa è appena cominciata, con le segnalazioni raccolte da Confindustria in un documento inviato il 14 ottobre 2020, attraverso il quale si vuole fare luce sulle difficoltà e sulle criticità all’interno del settore. 

Sicuramente è auspicabile una soluzione che consenta di favorire un compromesso ragionevole, che porti le aziende ad adeguarsi seguendo regole certe e definite sia per quanto riguarda la produzione degli imballaggi di cartone, che di altra tipologia.

Intanto, per ovviare alle problematiche esposte, Conai ha messo a disposizione una serie di linee guida e un tool operativo, consultabile all’indirizzo e-tichetta.org, con lo scopo di fornire delle indicazioni per la marcatura degli imballaggi.

Seppure messi a disposizione da un ente riconosciuto a livello nazionale, gli strumenti proposti dal Conai non sono ancora validati ufficialmente dal Ministero. In tal senso, è stata istituito l’indirizzo email epack@conai.org per offrire all’utenza la possibilità di inviare le proprie segnalazioni ed esprimere i propri dubbi.

Qualora si utilizzino questi strumenti, è importante informare i propri clienti della provvisorietà degli stessi. Tale consiglio è raccomandato dal momento in cui il Ministero potrebbe richiedere eventuali adeguamenti e fornire nuove indicazioni, che richiederebbero un nuovo adattamento degli impianti di stampa e nuovi costi da sostenere.

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