L’etichetta ambientale nel packaging: cosa dice la normativa italiana

L’etichetta ambientale nel packaging: cosa dice la normativa italiana
In Packaging

Cosa si intende per etichettatura ambientale nel packaging? Quali contenuti è necessario inserire nelle etichette e come si dovranno dividere gli imballaggi in fase di raccolta, per favorirne il riciclo e permettere la sostenibilità ambientale?


 

L’etichetta ambientale nel packaging: cosa dice la normativa italiana. Dopo una serie di rinvii, dal 1° gennaio 2023 si darà finalmente il benvenuto all’etichettatura ambientale, che consentirà di ottenere informazioni specifiche sulla composizione degli imballaggi, ma non solo. L’obbligo sarà uno strumento fondamentale per consentire le buone pratiche riguardo alla raccolta differenziata, al recupero e al riciclo del packaging.

 

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Cos’è l’etichetta ambientale

La sostenibilità ambientale è tra i fattori imprescindibili per garantire la tutela dell’ambiente, ma anche per la conoscenza dei consumatori riguardo al corretto smaltimento del packaging. Un tema molto sentito visti i recenti aggiornamenti normativi che hanno introdotto l’obbligo dell’etichettatura ambientale sugli imballaggi.
In base a un’analisi condotta dall’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, emerge che soltanto il 25,4% dei prodotti alimentari nella grande distribuzione riporta in etichetta le informazioni necessarie su come smaltire correttamente la confezione. Per questo gli imballaggi moderni devono fare un passo avanti in favore dell’ambiente: l’etichettatura ambientale, dal 1° gennaio 2023 diventerà obbligatoria in Italia, proprio con l’obiettivo di comunicare correttamente ai consumatori di che materiale è fatta la confezione che conserva il prodotto, e come smaltirla dopo l’utilizzo, per facilitare le diverse fasi del riciclo.
L’etichetta ambientale, pertanto, risponderà a un obbligo di Legge sì, ma aiuterà l’ambiente e le persone a conoscere più a fondo i materiali che acquistano e consumano quotidianamente. Una più profonda consapevolezza, quindi, oltre a una maggiore facilità negli acquisti.
Per entrare poi nello specifico, l’etichettatura ambientale indica nel dettaglio le informazioni necessarie ad agevolare le attività di raccolta differenziata e il recupero degli imballaggi immessi a consumo. Da sottolineare il fatto che l’etichettatura ambientale del packaging esiste già dal 1997, da quando la Commissione europea ha istituito il primo sistema di codifica dei materiali utilizzati per produrre gli imballaggi. Fino a oggi, essa poteva essere utilizzato in forma volontaria, mentre, a partire dal 1° gennaio 2023, e dopo una serie di rinvii, l’etichettatura diventerà invece obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 116 del 2020, con lo scopo di una nuova cultura della produzione e della distribuzione.

 

I dettagli della normativa

L’etichettatura ambientale, in Italia, deve garantire le modalità stabilite dagli standard UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) che, attraverso regole e specifiche tecniche, fornisce agli operatori linee guida applicabili e conformi alle decisioni dell’Unione Europea in merito alla Direttiva “imballaggi” 94/62/CE. In base a quanto stabilito, quindi, gli imballaggi devono:

  • fornire chiare indicazioni sulla natura dei materiali utilizzati nella loro produzione, specificando se sono compostabili o biodegradabili;
  • avere un’adeguata marcatura apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta chiaramente visibile, di facile lettura e leggibile anche dopo l’apertura dell’imballaggio.

 

Entrando più nel dettaglio, cerchiamo di capire anche quali informazioni inserire:

  • tipologia di imballaggio: con descrizione scritta per esteso o con una sua rappresentazione grafica (ad esempio flacone, vaschetta, etichetta, lattina);
  • codice di riciclaggio: con identificazione del materiale utilizzato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), o ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
  • famiglia del materiale di riferimento e indicazioni sulla modalità di raccolta: per specificare la famiglia del materiale di riferimento e le indicazioni sul tipo di raccolta, ad esempio indifferenziata o differenziata (specifica del materiale utilizzato).

L’etichettatura ambientale, inoltre, può essere applicata:

  • sulle singole componenti separabili manualmente (tappi, nastri, pellicola);
  • o sul corpo principale dell’imballaggio (bottiglia, scatola, vassoio);
    o sulla componente che riporta già l’etichetta, rendendo più leggibile l’informazione.

 

L’etichettatura ambientale è obbligatoria per i produttori definiti dall’art. 218, lettera r del Decreto legislativo 152/2006, specificando tutti gli operatori interessati, ovvero:

  • fornitori di materiali di imballaggio;
  • fabbricanti;
  • trasformatori;
  • importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio.

 

Controlli e sanzioni

Per garantire la corretta conformità delle etichette ambientali, saranno effettuati i dovuti controlli da parte delle Provincie e degli enti preposti all’eventuale azione sanzionatoria.
Dal punto di vista giuridico, si fa riferimento al Codice Ambientale, art. 262, comma 1. Saranno due le modalità di accertamento:

  • a campione;
  • su eventuale segnalazione di un consumatore o di altro soggetto.

 

In base all’art. 219, comma 5, Dlgs. 152/2006, se vi è un illecito amministrativo, il consumatore o altro soggetto interessato, ha facoltà di segnalare all’autorità competente la mancata o errata etichettatura ambientale obbligatoria.
In caso di accertata violazione, secondo quanto previsto dall’art. 11 della Legge 689/19814, la Provincia provvederà ad applicare il regime sanzionatorio.
Se si utilizzano etichette ambientali non conformi, ci potrà essere una multa da 5.200 a 40.000 euro. Tuttavia, le sanzioni potranno essere applicate sia al produttore del materiale di imballaggio, sia ai commercianti che ai distributori. Inoltre, la sanzione non verrà applicata in modo cumulativo al singolo imballaggio con etichettatura ambientale non conforme, ma a seconda della gravità del reato.

 

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